Gira in rete ormai da qualche settimana un invito a sottoscrivere una petizione al Parlamento italiano dal titolo “Raccolta di firme per la revisione del trattamento ENPALS per i musicisti che svolgono un’attività autonoma”.
La petizione, grazie al tipico passaparola proprio dei musicisti e amplificata dall’utilizzo della posta elettronica, si sta diffondendo molto velocemente e con un notevole riscontro di firme (ad oggi sono state raggiunte le 16000 sottoscrizioni online).
L’iniziativa merita pertanto la nostra attenzione: ce ne occuperemo quindi questo articolo per cercare di comprenderne la portata ed il contenuto.
Quanto alla maniera in cui la petizione viene pubblicizzata ed alla modalità di raccolte delle firme, la petizione si sta diffondendo soprattutto attraverso l’invio spontaneo da parte dei musicisti di una e-mail indirizzata agli utenti delle proprie mailing list, i quali, a loro volta, la inoltrano ad altri soggetti. In tale lettera elettronica e’ contenuto l’invito a sottoscrivere il testo della petizione, e si rimanda a un apposito sito web dedicato alle online petitions, la sottoscrizione della stessa. Raggiunto tale sito, per sottoscrivere la petizione e’ sufficiente lasciare un proprio nominativo (qualunque, anche un soprannome) ed il proprio indirizzo e-mail. È altresi’ possibile (e’ infatti facoltativo) lasciare un proprio commento inerente al testo della petizione stessa e scegliere che pubblicità dare al proprio indirizzo e-mail: se renderlo pubblico, visibile solo al promotore della petizione Enrico Dindo o utilizzabile unicamente per confermare la propria sottoscrizione.
La procedura di sottoscrizione e’ quindi molto semplice e veloce e consente quindi di raccogliere numerosi consensi in breve tempo, e non comporta particolari formalità per i promotori. Essa tuttavia ha chiaramente il difetto che i sottoscrittori non possono essere identificati con certezza ed in modo unico: e’ pertanto sufficiente utilizzare diverse caselle di posta elettronica per sottoscrivere piu’ volte e con nomi diversi la petizione. Il numero totale di sottoscrittori andrebbe quindi verificato rispetto alla attendibilità degli stessi, ma rappresenta comunque un numero indicativo di riferimento.
Ci chiediamo innanzitutto se la massiccia adesione da parte dei musicisti a tale appello si basi piu’ su ragioni di tipo emotivo che cognitivo, ovvero se il malcontento diffuso nei confronti dell’inadeguata tutela giuridica riservata ai musicisti spinga a sottoscrivere la petizione senza indagare o conoscere nel dettaglio i contenuti della stessa ed il loro fondamento giuridico.
In particolare si consideri la mancanza di conoscenza delle tematiche relative al “diritto della musica”, al ruolo ed alle funzioni dell’ENPALS da parte dei musicisti, le cui cause sono a noi note: una quasi assoluta mancanza di istruzione specifica nel periodo della formazione musicale (pubblica e privata), un generale disinteresse da parte dei musicisti su tematiche considerate noiose e burocratiche cui consegue anche una basso grado di sindacalizzazione della categoria, una eccessiva burocraticità nella gestione del rapporto di lavoro dello spettacolo che diventa di difficile comprensione per i piu’ ed una inadeguata trasparenza comunicativa dell’ente, elementi che alla fine spesso inducono la sensazione che l’obbligo previdenziale, posto a tutela del lavoratore, sia un ostacolo alla diffusione della musica, piuttosto che un legittimo diritto posto a tutela del musicista/lavoratore dello spettacolo.
Con l’obiettivo di fornire una corretta informazione, ancorche’ non esaustiva vista la complessità dell’argomento, cercheremo cosi’ di fare maggiore chiarezza rispetto alla formulazione della petizione: questo onde evitare, come spesso diciamo, che una qualunque idea possa essere presa in considerazione, in particolare se non supportata da argomentazioni che la motivano.
Ordiniamo i fatti: l’associazione Musicarticolo9 (MA9), ha messo online sul suo sito il 6 ottobre scorso un primo testo della petizione, poi diffusosi per passaparola via mail. Tale testo, scaricabile nella sua ultima versione qui, e’ stata elaborata dal Maestro Roberto Prosseda, pianista e socio di MA9 assieme ad altri musicisti, allo scopo di sollecitare una riforma del sistema Enpals per i musicisti che svolgono attività individuale.
La petizione e’ rivolta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Finanze ed al Ministero dei Beni Culturali, per segnalare “una gravissima ingiustizia tributaria che da molti anni si perpetua ai danni dei musicisti che svolgono l’attività concertistica come loro unica professione”.
Il testo della petizione avanza diverse questioni, che cerchiamo di raccogliere in forma di elenco sintetico:
1) che nessun musicista avrà mai diritto alla pensione da parte dell’Enpals, in quanto il requisito delle 120 giornate lavorative per 20 anni di contributi, sia traguardo irraggiungibile;
2) che le giornate di prova non vengono conteggiate come giornate lavorative;
3) che l’attività svolta all’estero “di solito” non rientra nei conteggi Enpals;
4) che il musicista versa ogni anno all’Enpals molto di piu’ delle trattenute previdenziali di gran parte degli impiegati statali;
5) che se non si raggiungo i numeri di cui al primo punto non solo i musicisti non solo non avranno mai la pensione pubblica, ma neanche verrà loro restituita l’enorme cifra versata invano;
6) che tale paradossale situazione, e’ per molti versi contraria ai principi della Costituzione Italiana;
7) che tra Enpals, ritenuta d’acconto, Iva e altre trattenute, piu’ del 60% dei cachet per una esecuzione dal vivo di un musicista e’ versato in tasse;
8) che sia all’estero che in Italia, i musicisti italiani spesso costano agli organizzatori molto di piu’ dei loro colleghi stranieri, i quali godono di molte agevolazioni che agli italiani non sono concesse.
La petizione si conclude con una doppia proposta, che e’ il reale petitum della stessa:
a) L’abolizione del limite minimo di 120 giornate contributive annuali per ottenere il diritto alla pensione. Si propone una pensione proporzionale alla somme versate all’Enpals e indipendente dal numero di giornate contributive oppure, in alternativa, l’abolizione dell’obbligo di pagare le trattenute Enpals.
b) L’introduzione di un regime fiscale speciale per i musicisti professionisti, che tenga conto delle caratteristiche essenziali della produzione del reddito, e quindi l’introduzione di meccanismi di detrazione fiscale degli oneri sostenuti, quali le spese di trasferimento e soggiorno.
Riprendendo gli 8 punti da noi sintetizzati, cerchiamo di produrre un esame letterale e tecnico del testo, grazie anche al prezioso contributo tecnico formulato dal nostro consulente e associato Giovanni Scoz, dottore commercialista e fine conoscitore nelle problematiche fiscali e previdenziali attinenti al nostro settore; ci asterremo invece da fornire opinioni di tipo “politico” in merito al metodo dell’appello ed alla sua opportunità , considerazioni che superano la nostra intenzione:
1) La generalizzazione qui apportata, in senso assoluto, non ci sembra giuridicamente corretta: innanzitutto essa si riferisce non a tutti i lavoratori dello spettacolo ma solamente ai “lavoratori non dipendenti”, cioe’ quegli artisti ingaggiati mediante contratti di lavoro autonomo occasionale o professionale. Questi ultimi, secondo la normativa Enpals, devono produrre 120 giornate lavorative all’anno per 20 anni, per vedersi accreditate almeno 2400 contributivi giornalieri nel corso della propria carriera lavorativa (questo nel sistema retributivo in vigore fino al 1995). Si tratta in pratica di effettuare, in media, una prestazione lavorativa ogni tre giorni, per almeno venti anni. Si tenga presente che per gli artisti inquadrati come lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece, le giornate annue da effettuare per aspirare ad un trattamento pensionistico sono pari a 312 per venti anni). Si segnala comunque che le 2400 giornate lavorative si possono raggiungere anche con una carriera lavorativa di maggiore durata, in pratica i 20 anni richiesti non sono un periodo tassativo ma bensi’ un traguardo minimo. Per esempio, si possono raggiungere, in una carriera lavorativa che abbraccia 40 anni, espletando quindi, come media, 60 giornate lavorative all’anno.
Vi e’ da considerare inoltre che non solo le prestazioni strettamente concertistiche dei lavoratori dello spettacolo vengono considerate come soggette al versamento della previdenza, ma piu’ in generale lo sono tutte quelle relative alla creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo, destinato ad una pluralità di persone, passibile di essere fruito dal vivo, ovvero di essere riprodotto per la commercializzazione, come avviene per i film (Cass. n. 12824/2002), oppure il lavoro in sala di registrazione. Possibilità dunque di vedersi accreditare altri giorni di lavoro, almeno in linea di principio, ce ne sono.
Infine va precisato che dal 1996 è in vigore il sistema pensionistico contributivo, per cui sono sufficienti 5 anni di annualità contributive (duneuq 600 giornate di contributi Enpals) per poter esigere la pensione.
2) Nulla, in linea di principio, impedisce al lavoratore di considerare imponibili ai fini previdenziali (e ai fini fiscali) anche le giornate di prova. Si tratta semplicemente di inserire nei contratto di ingaggio di prestazione artistica, oltre alla giornata dell’evento artistico anche le n giornate di prova eventualmente effettuate. A titolo esemplificativo, anziche’ pattuire 200 euro di cachet per la sola giornata dell’evento artistico, si potrebbe convenientemente optare di pattuire una cachet giornaliero di 100 euro per due giornate lavorative (una per la prova e l’altra per il concerto). Questa possibilità e’, tra l’altro, particolarmente realistica negli allestimenti artistici di maggiore complessità (concerti sinfonici, grandi orchestre, opere liriche, prose, balletti, eccetera) che necessitano ovviamente di grandi organici e di numerose prove di insieme. Si considerino inoltre le disposizioni della Circolare ENPALS n. 3, del 08/02/2007, che regolamenta un particolare meccanismo operativo di calcolo, quello del massimale di retribuzione giornaliera imponibile che, in estrema sintesi, dispone che per compensi giornalieri elevati, vengono accreditate comunque piu’ giornate di anzianità contributiva. A titolo esemplificativo, se viene pattuito un cachet artistico di 1500 euro ad un artista per un recital (quindi per una sola giornata di prestazione artistica) si maturerà una anzianità contributiva automaticamente di 2 giornate e i contributi previdenziali saranno calcolati non sull’intero cachet ma sul massimale giornaliero fissato con la predetta circolare che, nel ns. esempio, e’ pari a € 1.271,18. Con tale meccanismo si verserà una contribuzione Enpals pari a € 442,36 che corrisponde al 29,47% del compenso lordo, inferiore quindi al normale 33%).
3) In questo caso si deve distinguere se il committente che organizza l’evento e’ italiano o straniero. Se il committente e’ italiano, ovviamente sarà soggetto alla normativa fiscale e previdenziale nazionale. Ai fini previdenziali dovrà esperire la richiesta di agibilità Enpals in Italia, versando conseguentemente i relativi contributi previdenziali; diversamente, se il committente e’ straniero, gli artisti potrebbero chiedere l’esonero del versamento dei contributi previdenziali presso la cassa di previdenza straniera (esibendo il modello E101) manifestando l’opzione di volerli versare in Italia.
4) In generale la frase non e’ corretta. Un impiegato statale, assunto con contratto di lavoro dipendente, versa all’Inps il 33% del proprio compenso lordo. A titolo esemplificativo si ricordi che un dipendente della pubblica amministrazione che percepisce una retribuzione netta di mille euro, costa all’ente di appartenenza circa venti settemila euro l’anno (quindi anche in questo contesto, il carico fiscale e previdenziale non e’ di poco conto). Piuttosto, bisognerebbe fare un confronto con altre forme contrattuali, come per esempio i Co.Co.Pro. (nuova forma contrattuale prevista dal 2004 in avanti dalla Riforma Biagi) che assoggetta i collaboratori a progetto a contribuzione Inps (gestione separata) con un’aliquota previdenziale piu’ bassa (nel 2007 tale l’aliquota e’ fissata al 23,72% del compenso lordo anche se, nel corso dei prossimi, e’ destinata a crescere). Ovviamente pero’, a fronte di tali minor versamenti, i Co.Co.Pro. avranno minori tutele (indennità di maternità , malattia, disoccupazione sono previste ma con formule molto meno favorevoli rispetto ai dipendenti). Per completezza di analisi, si segnala anche che altre categorie di lavoratori, come per esempio gli artigiani, i commercianti e i professionisti di altri settori non artistici (geometri, architetti, commercialisti, ecc.) sono tenuti, indipendentemente dal volume di affari prodotto, al versamento di contributi minimi (di circa 2500 euro annui). Questo meccanismo, molto oneroso per chi consegue redditi bassi, assicura comunque un versamento previdenziale minimo che permette la costituzione di un montante (base di calcolo) che sarà poi fondamentale in sede di erogazione della pensione. Per le predette categorie poi esiste un meccanismo di calcolo che prevede che, all’aumentare del fatturato, aumenta il proprio carico previdenziale progressivamente. Tutti i lavoratori e collaboratori che sono soggetti al sistema contributivo (in estrema sintesi i giovani che hanno versato i contributi solamente dal primo gennaio del 1996 in avanti) percepiranno un trattamento pensionistico agganciato ai versamenti realmente effettuati: maggiori saranno i versamenti, maggiore sarà il trattamento pensionistico. Agli effetti pratici, se si e’ obbligati a versare solo poche centinaia di euro all’anno (come contributi) si otterrà una pensione commisurata a tali versamenti (lo stesso meccanismo operato dalle pensioni private): pertanto con versamenti modesti si otterrà una pensione “simbolica”, sicuramente inferiore alla pensione sociale.
5) Quanto al quinto punto: segnaliamo l’importante messaggio Inps n. 14371 del 1 Giugno 2007 che stabilisce che i contributi versati presso l’Enpals, o presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps e presso l’Inps gestione separata, possono essere cumulati per ottenere il diritto alla pensione, sempre che vi sia un’altra copertura previdenziale principale, sulla quale spostare i contributi maturati (cioe’ portare i contributi della cassa dove si hanno meno versamenti a quella dove si hanno versamenti piu’ importanti). Diversamente, se non si ha un’altra cassa di previdenza, dubitiamo che possano essere rimborsati i contributi versati che andrebbero a tutti gli effetti persi (versamento infruttifero). Da notare che altre casse di previdenza operano diversamente, avendo infatti previsto comunque il rimborso dei versamenti effettuati a quei professionisti che, per qualche ragione, vogliono “togliersi dalla cassa” (ovviamente sganciandosi dalla propria cassa di previdenza, non avranno piu’ una copertura previdenziale in futuro, a meno di ricostituirla presso qualche altro istituto).
Consideriamo poi il caso peggiore, che e’ quello di un artista che ha cominciato a versare contributi dopo il 1° gennaio 1996, momento dal quale si e’ passati (dal sistema retributivo) al cosiddetto sistema contributivo, relativo al trattamento della “pensione di vecchiaia”. Per conseguire tale pensione e’ necessario:
a) avere almeno 57 anni di età ;
b) avere un’anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni (cioe’, aver versato almeno 600 contributi: 120×5);
c) raggiungere un importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (cioe’ aver versato un montante che produce un trattamento pensionistico di almeno 450 Euro al mese per 13 mensilità );
d) avere cessato il rapporto di lavoro.
E’ vero che chi non ha versato almeno la somma della lettera c) in contributi non ha diritto alla pensione, e rischia di perderli, ma e’ anche vero che per gli assicurati che compiono 65 anni la pensione e’ liquidata qualunque sia l’importo maturato. Tale aspetto e’ stato correttamente descritto anche dal SIAM (Sindacato Italiano Artisti della Musica) il quale in data 10 ottobre ha pubblicato sul proprio sito web una lettera aperta all’associazione MA9. Il problema pero’ e’ che se si versano solamente 600 contributi, il montante e’ talmente modesto che la pensione erogata e’ (conti alla mano) veramente insignificante (solo pochi euro mensili!).
6) Questioni di illegittimità costituzionale relative in generale al sistema contributivo previsto per i lavoratori dello spettacolo potrebbero anche sussistere, ma la loro approfondita analisi va fatta norma per norma e non puo’ essere cosi’ generalizzata al solo scopo di dare una valutazione negativa dell’intero attuale sistema previdenziale.
7) Innanzitutto una precisazione: il contributo previdenziale non e’ da considerarsi giuridicamente come una tassa ed esso non va nelle casse dello Stato ma al sistema previdenziale e, in seconda battuta, ricadrà (prima o poi) a favore del lavoratore/collaboratore. Conti alla mano comunque, con redditi annui bassi, l’artista percepirà circa il 58% del costo aziendale (in pratica il carico fiscale e previdenziale si assesta al 42%). Viceversa all’aumentare dei compensi annui percepiti (poiche’ aumenta l’aliquota fiscale (che e’ a scaglioni), mentre si ricorda che l’aspetto previdenziale e’ fissato sempre al 33%, anzi, scattano dei massimali annui che calmierano il prelievo oltre certi tetti) tale rapporto si inasprisce a favore del fisco (e non a favore dell’Enpals). Con compensi intorno ai 100mila euro l’anno, l’artista percepisce, in effetti, la sconsolante percentuale del 40% dell’intero costo aziendale, versando quindi l’esorbitante contribuzione fiscale e previdenziale del 60% (come correttamente riportato nella petizione), ma tale penoso risultato e’ circoscritto solo nel caso di compensi molto rilevanti.
8) Il sistema fiscale italiano e’ tra i piu’ costosi d’Europa. Se pero’ l’artista straniero viene in Italia, sarà assoggettato alla nostra normativa fiscale (gli verrà applicata una ritenuta alla fonte del 30%) potendo far rilevare solo l’esonero della contribuzione previdenziale, previa esibizione di apposita dichiarazione esonerativi (Modello E101).
Quanto alla formulazione della proposta essa, in sintesi, contiene diverse inesattezze tecniche, dovute anche dall’estrema complessità della materia e, probabilmente, alla fretta con cui e’ stata formulata: ci auspichiamo che i promotori dell’iniziativa possano riformulare il testo in modo maggiormente convincente e suffragato da puntuali argomentazioni tecniche al fine di rendere inattaccabile (da un punto di vista formale) l’accorato appello e di evitare di creare ulteriore confusione o disinformazione nei lavoratori dello spettacolo.
Quanto al petitum, premesso che non sta a noi valutare la bontà della petizione ed il suo valore politico rispetto alle tante possibili, si segnala che l’ultima proposta avanzata nella petizione (vedi punto b) sollecita un intervento del legislatore rispetto ad un trattamento assai iniquo ed inappropriato. L’obiettivo generale suggerito dalla petizione, che andrebbe questo si’ sostenuto con la massima convergenza e chiarezza, e’ invitare il legislatore ad istituire un nuovo regime fiscale e previdenziale “speciale per i musicisti professionisti” che, allo stato attuale sono trattati dal punto di vista fiscale al pari di qualsiasi altra categoria di professionisti, senza tener conto delle peculiarità intrinseche della specifica attività esercitata e, dal punto di vista previdenziale (in alcuni specifichi casi), anche peggio rispetto alle altre categorie di professionisti.
Per citare un esempio, il dott. Scoz ci segnala come nel caso dei lavoratori autonomi (occasionali e professionisti) il carico previdenziale Enpals vada applicato indistintamente al compenso lordo (e per compenso lordo, secondo la normativa previdenziale vigente, si deve intendere sia cachet pattuito che i rimborsi spese analitici e forfetari e le indennità di trasferta al di sopra di una determinato tetto di franchigia) a nulla rilevando i costi effettivamente sostenuti connessi alla trasferta. Tale meccanismo di calcolo e’ unico nel suo genere nel mondo dei professionisti. Negli altri casi, infatti, i costi connessi alle trasferte (per esempio per vitto e alloggio) possono essere portati in detrazione del reddito per la determinazione analitica del reddito, che sarà base imponibile sia per il prelievo fiscale che per quello previdenziale. Diversamente gli artisti e gli operatori dello spettacolo che sono assoggettati agli obblighi previdenziali Enpals, non potranno, in alcun modo, dedurre dal proprio reddito lordo i costi realmente sostenuti per la trasferta, in quando il carico previdenziale viene agganciato (direttamente alla fonte) ai compensi, a nulla rilevando la detrazione dei costi documentate e sostenute.
In questa rubrica continueremo a segnalare le iniziative (politiche, istituzionali, sindacali o anche spontanee come quella appena vista) volte a modificare il sistema previdenziale nello spettacolo, anche avvalendoci del contributi dei massimi esperti del settore.