Con circolare n. 22 del 13 febbraio 2012 l’INPS è intervenuta sull’oggetto “Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori dello Spettacolo. Modifiche e chiarimenti”.
Difatti con la precedente circolare del 5 agosto 2011, n. 105, erano stati elencati in apposito allegato i lavoratori dello spettacolo che risultano esclusi dal diritto all’indennità di disoccupazione (perché considerati “personale artistico” in forza dell’art. 40, n. 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155). Tale lista comprendeva numerose figure professionali, tra cui musicisti e attori.
A seguito di numerose proteste di sindacati e associazioni di categoria, oltre che di una revisione da parte dell’INPS delle categorie anzidette, per cui “risultavano meno chiari i peculiari elementi della ‘preparazione tecnica, culturale e artistica’ contemplati dall’art.7 del regolamento di cui al R.D. n. 2270/1924 su cui si fonda l’esclusione dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria”, l’INPS ha provveduto a riscrivere l’elenco succitato.
Di fatto l’elenco è la replica del precedente, salva l’esclusione di poche categorie:
1) assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro;
2) aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche “assistenti alla regia”;
3) consulenti assistenti musicali;
4) attori generici, figuranti e comparse;
5) assistenti coreografi.
Questi soggetti potranno dunque richiedere, per la competenza dell’anno 2011 e successivamente, l’indennità di disoccupazione (a requisiti ridotti o ordinari che sia), sempre che abbiano maturato i presupposti di legge.
La circolare è consultabile qui.
Fonte: INPS