Sono usciti oggi i bandi IMAIE: qui in seguito il nuovo regolamento annulale di gestione art. 7 (L. 93/1992).
Si comunica il il testo definitivo del regolamento annuale di gestione dell’Art.7 (L. 93/1992) approvato dal Cda venerdì 16 Gennaio.
Tale testo è pubblicato solo a scopo informativo. Per inoltrare le domande bisogna aspettare che venga predisposto un apposito sito (che sarà collegato al sito dell’Imaie) dove le domande verranno caricate direttamente on-line. Tale sito verrà predisposto dal service esterno cui verrà data in appalto la gestione esecutiva di tutte le pratiche e non sarà pronto prima del 1° Febbraio 2009.
A partire dalla stessa data sarà attivato, sempre a cura della stessa società, un call-center dedicato cui potrete chiedere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari. Vi invitiamo dunque a non telefonare direttamente all’Imaie per avere chiarimenti in merito, in quanto non abbiamo predisposto nessun ufficio per tale funzione.
Le domande potranno essere inoltrate on-line fino al 28 Febbraio 2009.
L’IMAIE utilizzerà le somme destinate all’Art. 7 della Legge n. 93 del 1992 per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e sostegno professionale degli Artisti Interpreti Esecutori.
Nell’ambito dei principi sopra richiamati, I’IMAIE sosterrà tali iniziative sulla base delle modalità e dei criteri dettati dal presente Regolamento approvato dall’Assemblea dei Delegati del 23 giugno 2008 e recepito dal CdA del 3 ottobre 2008.
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ VALIDO FINO A REVOCA O MODIFICA
CAPO I – ATTIVITÀ
PREMESSA
1. Indipendentemente dal tipo di attività prescelta i richiedenti – persona fisica o giuridica – non possono presentare più di una domanda. Non sono ammissibili domande presentate da soggetti (enti, associazioni, società, ecc.) aventi quale legale rappresentante un richiedente di domanda di tipo B.
2. E’ fatto obbligo ai percipienti del sostegno ex Art. 7 di inserire – almeno 3 giorni prima dell’effettivo svolgimento dell’attività tramite auto-caricamento sul Sito web dell’Istituto o su portale all’uopo realizzato e linkato al Sito dell’Istituto: luogo, data e orario di svolgimento e/o realizzazione delle iniziative previste dal progetto presentato, e, per quanto riguarda CD, DVD, cortometraggi, etc, la data di conclusione dell’opera e la sua disponibilità; pena la decadenza del contributo su decisione dell’IMAIE.
Tali notizie potranno essere integrate anche successivamente con i materiali relativi alla realizzazione del progetto (locandine, manifesti o altro, files audio e/o video delle opere realizzate) che avranno validità anche ai fini della documentazione consuntiva.
ART. 1 – ATTIVITÀ DIRETTA
1. Per “attività diretta” si intende quella scelta autonomamente dall’Istituto e riferita a (si dovranno definire criteri generali per la partecipazione IMAIE ai grandi avvenimenti:
a) iniziative che l’IMAIE realizza direttamente mediante le proprie strutture sulla base di criteri miranti a rilevare l’importanza e la specificità del progetto;
b) progetti su cui I’IMAIE stesso abbia fornito indicazioni sul tema da trattare. L’Istituto opterà autonomamente tra la realizzazione in proprio o l’affidamento degli stessi progetti ad organismi e strutture esterne nelle quali gli artisti svolgano un ruolo determinante nella progettazione e/o nella direzione dell’iniziativa;
c) progetti realizzati in associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri;
d) “Fondo Sociale”, gestito da un organismo esterno specializzato in materia sulla base di un apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei Delegati;
e) messa a disposizione degli Artisti Interpreti Esecutori di beni e servizi a supporto della loro professione. Si considerano i progetti solo una volta definiti tempi, costi e soggetti fornitori;
f) istituzione di Premi nazionali IMAIE a favore degli Artisti Interpreti Esecutori;
g) progetti ed eventi di particolare importanza e specificità identificati dall’IMAIE tra proposte esterne all’Istituto, valutati sulla base dei criteri consistenti in:
• preventivo di costo della iniziativa proposta;
• sintetica nota illustrativa del programma per il quale si chiede l’intervento;
• elenco degli artisti interpreti ed esecutori impegnati;
• relazione artistica dettagliata per consentire ai Comitati del settore Musica e di quello Audiovisivo di valutare complessivamente i progetti.
I progetti di cui al punto g) potranno partecipare al Premio IMAIE.
Nel definire la misura del contributo da erogare a sostegno delle iniziative relative al precedente punto g) i Comitati terranno conto dei seguenti criteri:
• numero degli artisti impegnati nel progetto;
• messa in scena o esecuzione di opere di autori contemporanei italiani e/o europei;
• costi di allestimento, con particolare riferimento alle opere scarsamente rappresentate o di prima esecuzione e a quelle con adattamento o arrangiamento, documentati, volti ad esaltare l’interpretazione;
• lavoro di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi, ovvero l’uso di nuove tecniche di esecuzione, composizione ed interpretazione;
• spese di viaggio e di soggiorno;
• Presenza di AIE che si sono distinti negli anni passati per eccellenza di realizzazione delle opere finanziate con il contributo ex Art. 7 (vincitori del “Premio IMAIE”, eventuali nominations nello stesso concorso, nonché chi ha ricevuto altri importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale);
• numero delle repliche, per eventi o progetti che le prevedano (spettacoli teatrali, concerti, etc.);
• i Comitati terranno conto, inoltre, delle iniziative che si svolgono in località culturalmente depresse, come previsto dalle normative europee, e se l’evento stesso è rivolto alle scuole, a condizione che l’iniziativa sia accompagnata da momenti di informazione e confronto con i partecipanti;
Resta inoltre stabilito che il contributo erogato a sostegno di dette attività non può comunque eccedere il 70% dei costi preventivati, fermo restando l’obbligo, da parte del proponente, della rendicontazione del 100% del sostegno ricevuto, con particolare riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali.
A documentazione pervenuta e definita pagabile entro il 10 di ogni mese, sarà erogato tramite bonifico o altro titolo bancario a preferenza del beneficiario, il saldo del sostegno assegnato, il 30 dello stesso mese. Diversamente, il pagamento si posticipa al 30 del mese successivo, come da regolamento amministrativo in vigore.
Il non rispetto delle scadenze fa decadere automaticamente il sostegno assegnato.
In nessun caso i soggetti richiedenti potranno delegare all’incasso un qualsivoglia altro soggetto.
2. Sono esclusi dai contributi per la realizzazione dell’attività diretta:
a) i componenti del CdA e i componenti dei Comitati di settore, nonché coloro i quali abbiano con gli stessi un rapporto di parentela di primo grado;
b) i fornitori di beni e servizi;
c) i titolari di contratti di collaborazione;
d) i dipendenti dell’Istituto.
3. Si darà comunicazione dell’avvenuta concessione del sostegno a tutti i soci presenti nei progetti approvati.
ART. 2 – ATTIVITÀ INDIRETTA DI TIPO “A”
Per attività indiretta di tipo “A” si intende quella relativa ad iniziative che si svolgono in Italia e all’estero nelle quali è prevista, tramite selezione, la concessione di premi e/o borse di studio ai soli Artisti Interpreti ed Esecutori: festival, corsi, stage, concorsi. L’iniziativa deve prevedere un regolamento di concessione dei premi o delle borse di studio messi a disposizione dall’IMAIE.
Sono ammessi alla richiesta di sostegno per attività indiretta di tipo “A” organismi o singoli soggetti anche non aventi diritto.
Non sono ammesse al sostegno IMAIE istanze presentate da organismi pubblici ed a partecipazione pubblica quali ad esempio:
• Ministeri e strutture di loro emanazione;
• Enti locali (Regioni, Provincie e Comuni) nonché organismi di loro emanazione o ad essi collegati;
• Fondazioni musicali, Ico, Teatri stabili, Apt, Proloco, etc.
a) PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER ATTIVITÀ INDIRETTA DI TIPO “A”
Per la richiesta di sostegno a progetti per attività indiretta di tipo “A”, i richiedenti dovranno indicare:
• ogni notizia utile sulle precedenti edizioni della manifestazione;
• il regolamento di concessione dei premi o delle borse di studio messi a disposizione dall’IMAIE;
• i nominativi dei componenti delle giurie ed ogni notizia riferita al costo o alla eventuale gratuità della partecipazione alla manifestazione.
Lo stesso soggetto non può presentare più di una richiesta di sostegno.
b) RENDICONTAZIONE
1. Per la liquidazione del sostegno l’organismo deve presentare all’IMAIE, entro il 31 marzo dell’anno successivo:
a. Esclusivamente attraverso il sistema online:
– Una dichiarazione con la quale si certifica l’avvenuto svolgimento della manifestazione;
– La rendicontazione dell’attività svolta, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Istituto, completa dell’elenco degli assegnatari dei premi e/o delle borse di studio, corredato dai dati anagrafici dei beneficiari;
b. Per Posta: – Materiali attestanti l’avvenuta attuazione del progetto.
A documentazione pervenuta e definita pagabile entro il 10 di ogni mese, sarà erogato tramite bonifico o altro titolo bancario a preferenza del beneficiario, il saldo del sostegno assegnato, il 30 dello stesso mese. Diversamente, il pagamento si posticipa al 30 del mese successivo, come da regolamento amministrativo in vigore.
2. Il non rispetto delle scadenze fa decadere automaticamente il sostegno assegnato.
3. Il richiedente potrà utilizzare fino al 30% del sostegno IMAIE per spese di divulgazione dell’iniziativa.
4. Le decisioni assunte dal CdA su proposta dei Comitati di settore non potranno essere soggette a riesami o ricorsi.
In nessun caso i soggetti richiedenti potranno delegare all’incasso un qualsivoglia altro soggetto.
ART. 3 – ATTIVITÀ INDIRETTA DI TIPO “B”
L’intervento è destinato a tutte le iniziative di produzione musicale, teatrale e audiovisiva nonché ad attività di formazione e stages con assegnazione di premi e/o borse di studio a favore di allievi che frequentano le scuole di formazione nel campo musicale e/o della recitazione.
Tale sostegno è riservato unicamente a singoli Artisti titolari dei diritti gestiti dall’IMAIE, anche tra loro associati (ferma restando l’intestazione della richiesta ad un singolo artista).
L’IMAIE, attraverso i competenti Comitati, sulla base del numero delle richieste pervenute ed in relazione alle disponibilità finanziane da destinarsi a favore delle richieste rientranti in questo specifico articolo, assegnerà il sostegno sulla base di parametri che si potranno rapportare anche in modo statistico alla tipologia delle proposte pervenute, ad esempio:
• CD;
• DVD;
• spettacoli teatrali con un solo attore o con più attori;
• concerti musicali per solisti o per complessi strumentali e/o corali di varia natura e dimensione;
• numero delle repliche in caso di spettacoli teatrali o concerti, etc.
Il contributo potrà essere inoltre incentivato:
• sulla base del numero degli AIE utilizzati nel progetto (con particolare riferimento agli aventi diritto);
• se il proponente è stato vincitore del “Premio Opera IMAIE” o ha ottenuto, presso lo stesso premio, una nomination.
Se il numero delle domande di sostegno a progetti per Attività indiretta di tipo “B” pervenute fosse elevato ed il plafond finanziario dell’anno non fosse sufficiente a soddisfare la richiesta complessiva, i Comitati potranno adottare criteri che privilegino domande in cui si impegni un più alto numero di aventi diritto.
Il contributo massimo da erogarsi a sostegno delle iniziative rientranti nell’attività di tipo “B” o standard, indipendentemente dalla dimensione organizzativa e dalla importanza del progetto, non può comunque superare il tetto massimo di € 20.000,00 (ventimila/00).
Si darà comunicazione dell’avvenuta concessione del sostegno a tutti i soci presenti nei progetti approvati.
a) PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ATTIVITÀ INDIRETTA DI TIPO “B”
1. Per la richiesta di sostegno a progetti per attività indiretta di tipo “B”, i richiedenti dovranno indicare:
• breve descrizione del progetto;
• elenco degli Artisti Interpreti ed Esecutori impegnati, con i relativi dati richiesti dalla modulistica.
2. La collocazione della richiesta di sostegno nel settore musicale o in quello audiovisivo dovrà essere effettuata dal richiedente in base alla prevalenza, nel progetto, di Artisti appartenenti all’uno o all’altro settore.
3. Fermo restando che tutti gli artisti, aventi diritto e non, possono partecipare ai progetti di attività indiretta di tipo B, la richiesta potrà essere presentata esclusivamente da soggetti in possesso del requisito di avente diritto maturato entro il 31 dicembre 2008, sulla base di documentazione fatta pervenire agli uffici in pari data da parte degli AIE.
4. Ciascun avente diritto potrà partecipare ad un numero illimitato di progetti. Il coefficiente economico della sua partecipazione verrà, in sede di computo del contributo, attribuito al progetto dallo stesso indicato, obbligatoriamente e senza possibilità di successiva modifica dell’indicazione fornita.
b) SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
1. È consentita la sostituzione degli Artisti indicati nel progetto: nel caso di sostituzione di aventi diritto con altri artisti non aventi diritto si potrà avere una riduzione proporzionale del contributo. Può aumentare il numero degli artisti presenti nel progetto, siano essi aventi diritto e/o non, senza che ciò comporti alcun aumento del contributo assegnato.
2. In sede di consuntivo dovrà essere data comunicazione di eventuali modifiche apportate al progetto.
c) RENDICONTAZIONE
1. Per la liquidazione del sostegno è fatto obbligo di presentare all’IMAIE, entro il 31 marzo dell’anno successivo:
a. Esclusivamente attraverso il sistema online:
– Modulo riassuntivo della documentazione del progetto realizzato.
b. Per posta:
– Ricevuta o fattura relative al contributo assegnato.
– Manifesti, locandine ed altro materiale.
2. Il non rispetto delle scadenze fa decadere automaticamente il contributo assegnato.
A documentazione pervenuta e definita pagabile entro il 10 di ogni mese, sarà erogato tramite bonifico o altro titolo bancario a preferenza del beneficiario, il saldo del sostegno assegnato, il 30 dello stesso mese. Diversamente, il pagamento si posticipa al 30 del mese successivo, come da regolamento amministrativo in vigore.
3. Per gli adempimenti che dovranno essere espletati dai richiedenti al fine di ottenere la conformità delle opere realizzate si farà riferimento a quanto stabilito dai Comitati.
4. Le modalità per la partecipazione al Premio IMAIE e il deposito dei supporti in versione integrale nel punto di visione/ascolto attivato dall’IMAIE presso la Biblioteca del Burcardo o in altri siti istituzionali analoghi a discrezione dell’IMAIE, fermo restando il mero valore divulgativo e pubblicitario di tale iniziativa, verranno comunicate tramite apposito regolamento.
5. Le decisioni assunte dal CdA su proposta dei Comitati di settore non possono essere soggette a riesami o ricorsi.
In nessun caso i soggetti richiedenti potranno delegare all’incasso un qualsivoglia altro soggetto.
d) INCOMPATIBILITÀ
Sono esclusi dalla richiesta di contributo dell’attività indiretta di tipo B:
a) i fornitori di beni e servizi all’Istituto;
b) i dipendenti dell’Istituto.
ART. 4 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di richiesta di sostegno, a qualsiasi titolo avanzate, devono essere presentate dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, esclusivamente mediante compilazione online della modulistica presente sul sito web dell’IMAIE (www.imaie.it). Alla compilazione dovrà seguire l’invio a mezzo fax o posta (Raccornandata AR), del prospetto riassuntivo della domanda stampato al termine della compilazione e di una fotocopia del documento del richiedente, entrambi firmati dal richiedente stesso.
2. I progetti dovranno essere realizzati entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali richieste di proroga dovranno essere presentate entro la suddetta data, pena la decadenza del contributo stesso.
CAPO II -NORME GENERALI E COMUNI
ART. 5 – CREDITO AGEVOLATO
a) Istituti bancari convenzionati, tramite apposito regolamento, potranno erogare acconti e/o saldi in base ai criteri stabiliti dall’IMAIE. I costi dei servizi bancari sono a carico del Fondo di cui all’Art. 7.
b) Tali convenzioni potranno riguardare anche forme di credito agevolato per la quota parte di progetto non coperta da contributi IMAIE.
ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL LOGO IMAIE
Il Logo IMAIE potrà essere utilizzato esclusivamente come segue:
a) “IMAIE CHE SOSTIENE”: solo dopo la concessione del sostegno;
b) “ASSOCIATO IMAIE”: nel caso l’attività inizi prima della concessione del sostegno e sia presente, all’interno della stessa attività, almeno un socio IMAIE;
c) “PATROCINIO”: è possibile la citazione del nome dell’IMAIE ove la eventuale richiesta di Patrocinio sia stata accettata e comunicata dall’Istituto.
ART. 7 – PERDITA TEMPORANEA DEL DIRITTO
L’assegnatario del sostegno che rendiconti l’attività in modo non idoneo, verrà invitato a correggere la propria relazione nel termine di 30 giorni. In caso di inadempienza, sarà sospeso da ogni e qualsiasi erogazione di cui al presente Regolamento per i successivi due anni, fermo restando il diritto per I’IMAIE di recuperare l’eventuale anticipazione di cui al seguente Art. 8 sui diritti maturati e maturandi.
ART. 8 – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
Una volta preventivate le disponibilità finanziarie da destinare a sostegno delle iniziative, ed accertato il numero e la tipologia delle richieste che saranno pervenute entro la scadenza prevista, i Comitati di settore Musica e Audiovisivo, d’intesa con il CdA dell’Ente, procederanno alla determinazione delle percentuali di spesa da destinare:
a) a sostegno delle attività dirette di cui all’Art. 1 del presente Regolamento, comprese quelle di tipo assistenziale;
b) a sostegno delle attività indirette di cui agli Artt. 2 e 3 del presente Regolamento.
Relativamente al Fondo Sociale tutte le somme non utilizzate e/o non utilizzabili, saranno destinate, anche durante lo stesso anno di competenza, alle altre attività.
ART. 9 – COMPOSIZIONE DEI COMITATI
1. In attuazione dell’Art. 7 dello Statuto dell’Ente sono costituiti tre appositi Comitati:
Uno per la gestione delle risorse dell’area Musicale.
Uno per la gestione delle risorse dell’area Audiovisiva, entrambi con l’incarico di esaminare le rispettive richieste di sostegno e assegnare i relativi contributi.
Uno per la gestione del “Fondo Sociale”.
a) Il Comitato per la gestione delle risorse dell’area Musicale è composto da: 4 Artisti Interpreti Esecutori appartenenti all’area Musicale eletti nel Consiglio di Amministrazione, da 3 Artisti componenti l’Assemblea dei Delegati appartenenti all’area Musicale, e dai componenti della Presidenza.
b) Il Comitato per la gestione delle risorse dell’area Audiovisiva è composto da: 4 Artisti Interpreti Esecutori appartenenti all’area Audiovisiva eletti nel Consiglio di Amministrazione, da 3 Artisti componenti l’Assemblea dei Delegati appartenenti all’area Audiovisiva, e dai componenti della Presidenza.
c) Il Comitato per la gestione del Fondo Sociale provvede ad interventi di carattere sociale ed assistenziale sulla base di un Regolamento redatto da un Comitato la cui composizione calcolata sugli appartenenti ai due settori è demandata alle decisioni dell’Assemblea dei Delegati.
2. Spetta ai suddetti Comitati, operando con criteri di equità e sulla base di parametri da essi definiti, di valutare le richieste avanzate dai soggetti interessati, assumere le decisioni in ordine alla misura dell’intervento da erogare per la realizzazione delle iniziative proposte e trasmettere le decisioni stesse al CdA dell’Ente per l’adozione delle relative delibere.
3. Le decisioni dei rispettivi Comitati sono ratificate dal CdA in un’unica delibera, fatte salve quelle riferite alle “attività dirette” su iniziativa dell’IMAIE, nonché quelle relative al “Fondo Sociale”.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, ai competenti Comitati è riservata la facoltà di predisporre propri strumenti operativi che ne disciplinino la funzionalità.