A seguito dell’entrata in vigore delle norme relative al settore scolastico e delle richieste e segnalazioni ricevute dai nostri associati, riportiamo alcune ulteriori osservazioni e aggiornamenti in tema Green Pass, che vanno ad integrarsi a quelle già riportate nel nostro precedente articolo.
Scuole di musica
Come noto, il D.l. 111 del 6 agosto 2021, dispone che, dall’1 settembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass. Lo stesso Decreto precisa che tali disposizioni si applicano anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM).
Pertanto, docenti, personale e studenti delle scuole e accademie che hanno ottenuto il riconoscimento Afam sono tenuti ad avere il green pass per ogni attività didattica organizzata in presenza (articolo 1, comma 6 e 7).
Responsabili per le verifiche necessarie su quanto disposto dal Decreto, sono i Dirigenti scolastici e i Direttori delle istituzioni AFAM. Tali verifiche potranno essere effettuate attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale, con l’utilizzo della specifica app.
Per quanto riguarda le Scuole di Musica costituite in forma di Associazione, trova applicazione l’articolo 3, comma 1 lettera g, per il quale è richiesto il green pass per le attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreativi (ad eccezione dei centri educativi per l’infanzia).
Eventi al chiuso in ristoranti
Con la fine della stagione estiva, si avvicina la possibilità di organizzare concertini e piccoli trattenimenti musicali al chiuso in locali come ristoranti, bar e pub.
Si ricorda che nei locali di ristorazione il green pass, al momento, è previsto solo per la consumazione al tavolo. Pertanto, pare che il green pass non possa essere richiesto ai musicisti che si esibiscono durante la serata neanche nel caso di concertini al chiuso, esattamente come ad oggi non è richiesto per il personale del locale.
Tuttavia, occorre sottolineare che, durante la cena prima del live, i musicisti solitamente consumano al tavolo, circostanza che richiede il possesso del green pass.
Consigliamo pertanto a musicisti e organizzatori di contattare le amministrazioni locali in modo da chiarire eventuali dubbi, senza dimenticare che tali disposizioni potrebbero essere riviste e aggiornate dal Governo proprio nelle prossime settimane.
Eventi organizzati da Associazioni
Per gli eventi di musica dal vivo organizzati da Associazioni ed Enti del Terzo Settore, riteniamo che debba essere effettuata una distinzione basata sulla natura dell’evento.
Per concerti aperti al pubblico dovrebbero applicarsi le stesse disposizioni previste per ogni pubblico spettacolo, al chiuso o all’aperto, ovvero green pass per l’accesso.
Per eventi organizzati negli spazi gestiti dall’associazione e riservati agli associati, il green pass dovrebbe essere richiesto solo per gli eventi al chiuso. In questo caso dovrebbe infatti trovare applicazione il già citato articolo 3, comma 1 lettera g, che richiede il green pass per le attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreativi.
In ogni caso troveranno applicazione le norme relative al distanziamento e all’utilizzo delle mascherine.
Anche in questo caso è buona prassi contattare gli uffici del Comune per accertarsi di non commettere errori. Tutta la regolamentazione relativa al green pass si presta infatti a dubbi interpretativi e difficoltà nell’applicazione concreta ed è costantemente soggetta ad aggiornamenti e precisazioni. Un buon dialogo con gli uffici comunali permette inoltre alle amministrazioni locali di avere una maggiore consapevolezza delle difficoltà riscontrabili per chi lavora nel mondo della cultura e dello spettacolo, favorendo una maggiore collaborazione e una più opportuna e corretta applicazione delle norme emanate a livello nazionale.
Esenzione per ragioni di salute
Ricordiamo inoltre che non sono tenuti a esibire il green pass i soggetti che, per ragioni di salute, non possono essere vaccinati. Potranno dimostrare le ragioni dell’esenzione attraverso l’apposita certificazione rilasciata dal proprio medico secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Ministero della Salute.