Un medico odontoiatra, che installa nella sua sala d’aspetto un apparecchio radio mediante il quale rende udibile per i suoi pazienti una trasmissione radiofonica, e’ tenuto a versare un’equa remunerazione per l’indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica. Lo ha stabilito l’Avvocato generale Trstenjak della Corte di Giustizia UE, chiamato in causa dalla Corte d’Appello di Torino in merito alla controversia fra la SCF (societa’ che svolge attivita’ di raccolta, in Italia e all’estero, per la gestione, l’incasso e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografici consorziati) e uno studio dentistico privato di Torino.
In un primo tempo, il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda di SCF, ritenendo che lo studio medico dentistico fosse privato e come tale non assimilabile ad un luogo pubblico o aperto al pubblico. SCF ha dunque proposto appello davanti alla Corte d’appello.
Il diritto nazionale (legge n. 633/1941), internazionale (Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961, Accordo TRIPs – The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – e Trattato WIPO – World Intellectual Property Organization -) e comunitario (direttiva 100/92/CE e direttiva 2001/29/CE ) prevedono tutti il diritto dei produttori fonografici ad ottenere un compenso per l’utilizzazione, mediante comunicazione al pubblico, dei fonogrammi da loro realizzati. L’Avvocato generale ritiene peraltro che, “in base ai parametri della Convenzione di Roma 1965, trattato dell’OMPI 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta’ intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) costituiscano disposizioni di diritto internazionale che una parte di una controversia tra soggetti privati puo’ invocare direttamente“.
Fonte: ASCA