Entrano in vigore a partire da domani, sabato 17 settembre, le modifiche introdotte dalla manovra finanziaria, che includono l’innalzamento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
In tema di decorrenza, per determinare l’aliquota IVA applicabile (se 20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili e alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. In particolare: le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione; le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione; le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica (cioè il 17 settembre 2011) si applicherà l’aliquota IVA del 21 per cento. Per applicare ancora l’Iva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 21 per cento. In questo caso, però, l’Iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 20 per cento.
Fonte: Il Sole 24 Ore